Il Regolamento 575 del 26 giugno 2013 – Capital Requirement Regulation (CRR) Art. 4. par. 1 lett. 76

Valore di mercato è finalizzato a illustrare i criteri generali che si riferiscono alla definizione del valore di mercato riportata nel Regolamento 575/2013/UE.

Il valore di mercato è una rappresentazione del valore di scambio, ossia dell’importo al quale un immobile verrebbe venduto se fosse posto in vendita sul (libero) mercato alla data della valutazione in circostanze che rispondono a definiti criteri

Il Regolamento 575/2013/UE definisce all’art. 4 comma 1 punto 76) il valore di mercato come:

«l’importo stimato al quale l’immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un’adeguata promozione commerciale, nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni».

Ogni elemento della definizione può essere illustrato separatamente.... (scarica l'intero articolo in pdf)

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