Quando si parla di esecuzioni immobiliari, si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo e infatti, ancora una volta, il legislatore riesce a stupirci.
Con un colpo di mano, in sede di conversione del decreto legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia, il legislatore interviene infatti nuovamente in materia e, con un emendamento alla legge di conversione n. 27/2020, viene introdotto un nuovo art. 54 ter, rubricato “sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, con cui si dispone che, “al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi…ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.
Prima di spendere alcune, brevi osservazioni su tale disposizione, ricordiamo che nell’anno da poco trascorso vi erano già stati diversi interventi in ambito esecutivo, figli del nuovo vento politico, più propenso alla tutela degli interessi dei debitori, dopo che, negli anni precedenti (decreto legge n. 83/2015 e decreto legge n. 59/2016, linee guida C.S.M. del 11.10.2017), i favori della politica erano andati nell’opposta direzione.
Si era cominciato col decreto legge n. 135/2018, c.d. legge Bramini, che aveva posto forti limitazioni alla facoltà di emettere l’ordine di liberazione, quando l’immobile fosse abitato dal debitore e dai suoi familiari.
Vale la pena di ricordare che una delle principali cause, in passato, della disaffezione del pubblico per le aste immobiliari era stata proprio l’incertezza sui tempi necessari per entrare in possesso del bene: dopo l’aggiudicazione, infatti, il giudice emetteva il decreto di trasferimento, che conteneva... (continua la lettura nel pdf)
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