Novità (positive) per i consulenti in tema di patrocinio a spese dello Stato.
Quella Corte Costituzionale che, a marzo 2019 (sent. 90/2019), aveva rigettato la q.l.c. dell’art. 161 co. 3 disp.att. c.p.c. (la norma che aggancia il compenso dell’esperto stimatore al valore di vendita del bene immobile pignorato e riconosce, fino all’aggiudicazione, la possibilità di liquidare solo acconti non superiori al 50%), tende ora la mano agli ausiliari del giudice e delle parti, in una materia assai delicata quale il trattamento economico dei consulenti tecnici, in caso di ammissione di una delle parti al gratuito patrocinio.
Parliamo della sentenza n. 217/2019.
Come noto, prima di tale arresto, in caso di ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente del giudice e del consulente della parte ammessa al gratuito patrocinio, in ambito civilistico, non era anticipato dallo Stato, ma prenotato a debito, a domanda dell’interessato.
Più in particolare l’art. 131 d.p.r. 115/2002, dichiarato incostituzionale in parte qua, prevedeva che solo alcune delle voci della parcella del CTU, del CTP o dell’esperto stimatore fossero direttamente anticipate dall’Erario, ossia le indennità e le spese di viaggio e le spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (art. 131 co. 4 lett. c).
Per intenderci...
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