Il consulente tecnico d’ufficio (C.T.U) è la figura professionale, prevista all’ordinamento, dal quale il giudice o la parte può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.

In materia penale si dice consulente tecnico il consulente di parte, mentre l’esperto nominato dal giudice si dice perito.

Presso i tribunali è istituito l’albo dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale.

Ai CTU e ai periti spetta un compenso.

La liquidazione è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

L’albo dei consulenti tecnici del giudice è istituito presso ogni tribunale.

Se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale, iscritti all’albo.

L'albo è tenuto... (scarica l'intero articolo)

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