Non si può parlare di processo esecutivo senza comprendere le prassi virtuose legate allo svolgimento delle esecuzioni immobiliari affermatesi sul territorio nazionale e quali siano legate alle figure del giudice, dell’esperto e del custode.

Il CSM con delibera dell’11 ottobre 2017 si è impegnato a raccogliere le buone prassi organizzative dei TRIBUNALI italiani più virtuosi, fornendo strumenti utili a tutti gli uffici giudiziari per il miglioramento dell’efficacia della risposta alla domanda di giustizia.

Nella delibera del 18 giugno 2018 sono stati esposti i risultati di un monitoraggio sull’andamento delle procedure esecutive immobiliari (procedimenti pendenti, procedimenti sopravvenuti, procedimenti trattati).

Meno di due mesi fa, con delibera del 3 luglio 2019 è stata effettuata una ricognizione delle buone prassi in materia di esecuzioni immobiliari.

L’analisi statistica è stata svolta dal CSM sul complesso dei dati forniti dai singoli uffici dei Tribunali italiani per gli anni 2016, 2017 e 2018.

L’attività di monitoraggio costante, condotta anche grazie all’Osservatorio instituito nelle varie Sezioni esecutive, ha registrato una diminuzione delle pendenze, un incremento delle definizioni delle procedure e una crescita degli indici di ricambio e smaltimento.

Nell’appendice: dati statistici relativi ai singoli uffici, con riferimento alla tabella 1- relativa alle Procedure sopravvissute e definite (INDICE DI RICAMBIO) (pag. 11 e 12 allegato) emerge un dato molto importante: a Vicenza sono stati definiti ben 1459 procedure immobiliari, con un indice di ricambio pari a 471, dieci volte superiore dell'ultimo in elenco.

Nella lettura di tale tabella dove sottolineo l’indice di ricambio è la cifra che identifica il rapporto tra il numero di procedimenti definiti con il numero di nuovi procedimenti iscritti nello stesso anno, traspare come l’adozione delle soft-law, ovvero le best practices ( soluzioni di maggiore efficienza) abbia portato l’ufficio al raggiungimento di un obbiettivo che appariva inizialmente insperabile a Vicenza, dato il numero di procedure pendenti, essere annoverata tra le più virtuose d’Italia.

Ora dalla teoria veniamo alla pratica, “l’opera” appena descritta è stata possibile grazie all’adozione del “metodo Borella”, che ha segnato un dato storico nel quadro dell’osservatorio del CSM legato all’attività delle esecuzioni.

Il giudice nell’organizzazione della Sezione ha guardato alle linee guida del CSM, facendole proprie se non precorrendone i tempi. 

La sua grande intuizione è stata di considerare l’attività dell’ufficio esecuzioni di un tribunale come un’impresa, la cui “mission” è trasformare gli immobili affidatigli in denaro (scambio) e a tal fine gestisce e organizza una serie di risorse, principalmente umane (ausiliari).

L’intervento di questo magistrato ha teso, quindi, ad organizzare una macchina di sinergie umane che in modo sincronico sotto la guida dei Giudici, suoi colleghi, ha portato la Sezione delle esecuzioni a diminuire drasticamente i tempi di durata tra aggiudicazione, trasferimento e data di pignoramento.

Alla base della sua opera la revisione del quesito secondo l’ Art. 173 bis d.a. cpc per garantire la sicurezza dell’acquisto dei beni in asta.

Ha introdotto la CHECK LIST, documento atto allo studio ed il controllo formale del fascicolo effettuato “a quattro mani” da parte dell’esperto e del custode; prassi che stabilisce un immediato confronto tra gli ausiliari, sviscerando sin da subito tutte le possibili problematiche riscontrabili dall’esame della documentazione, sotto il profilo giuridico, tecnico e squisitamente pratico.

Un’ulteriore intuizione del magistrato è stata l’introduzione all’interno del quesito dei metodi di stima da utilizzare per la valutazione da parte dell’esperto.

Il Giudice ha guardato alla storia dell’estimo e ha fatto sue le normative che a diversi livelli attualmente richiedono ovunque valutazioni basate su standard affidabili, quali gli IVS –EVS.

Ha valutato il tentativo di rispondere a quest'esigenza, ovvero quello che si sta maggiormente accreditando nel mondo economico, ritenendo assurdo che un tribunale ignorasse questo dato storico.

Alla luce di quanto emerso ci sarebbe da chiedersi se di fronte a tali numeri il legislatore non debba ricredersi anche sull’importanza della figura dell’esperto stimatore che non senza sacrifici in questi anni ha contribuito a migliorare l’efficienza della giustizia e ha inciso fortemente sul quadro dell’economia procedurale.

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