E’ giusto… quindi costituzionalmente legittimo”, anche il processo esecutivo risponde ai canoni dell’art.111.

Per esaurire quanto previsto dall’articolo appena citato, il processo esecutivo deve essere in grado di realizzare in concreto la somma delle garanzie che la norma descrive e che possiamo riassumere in:

  • Efficienza, efficacia e rapidità del processo esecutivo;
  • L’acquisto conveniente: le best practices dell’esperto sotto il profilo della sua stima;
  • L’acquisto sicuro legato alle best-practices dei tribunali e alla sinergia esperto-custode.

E’ in quest’ultimo aspetto che s’incardina l’art.173 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, legato all’attività dell’ausiliario del giudice.

L’esperto è chiamato a svolgere una serie di operazioni che portino alla redazione di una relazione di stima TRASPARENTE. Il suo operato non deve poter essere “interpretato”, ma deve fornire dati scientifici e certi.

L’elaborato peritale deve risultare una trasmissione di informazioni CORRETTE al debitore.

Quest’ultimo spesso non ha i mezzi per farsi assistere legalmente e non comprende appieno cosa stia avvenendo nei palazzi di giustizia, ignaro dei suoi diritti e doveri.

La chiarezza, quindi, è la parola chiave alla base della perizia, perché l’alienazione di un immobile possa rappresentare un beneficio sia per il creditore, ma anche per il debitore che salderà il proprio debito senza dover subire ulteriori azioni forzose.

La relazione di un esperto deve essere letta e compresa da una pluralità di figure lungo lo svolgimento delle fasi del processo, in particolare: dal debitore, dagli avvocati dei Creditori, dal custode, dal delegato, dal Giudice ed infine dall’aggiudicatario, che non è detto sia esperto in materia di aste giudiziarie, quindi il linguaggio da utilizzare da parte del tecnico dovrebbe basarsi su uno SCHEMA STANDARDIZZATO, in modo da essere leggibile dal magistrato, quanto dalle parti e dagli offerenti.

Nonostante questa best-practice sia esplicitata nelle linee guida del CSM deliberate l’11 ottobre 2017, oggi stiamo ancora pagando la mancanza di una pratica estimativa condivisa in Italia; ogni perito in ogni Tribunale italiano si ingegna utilizzando tracce più o meno rispondenti ai quesiti dell’art.173 bis d.a.c.p.c., ma per poter pensare ad una procedura esecutiva efficiente l’obbiettivo da perseguire oggi è la standardizzazione delle modalità di esecuzione della perizia, dall’impianto del testo fino alla scelta dei metodi da utilizzare per la stima.

Rifacendomi sempre alla questione della trasparenza e alle best-practices dei Tribunali, si dovrebbe attivare nelle Sezioni Immobiliari gli Osservatori permanenti previsti dalle linee guida del CSM, in modo che i dati delle esecuzioni giudiziarie raccolti permettessero analisi mirate e scientifiche.

Oggi per esempio il calcolo dell’FJV (valore di vendita giudiziaria) determinato in via definitiva dal G.E. è ancora affidato ad abbattimenti privi di qualsiasi riferimento analitico.

Alla base dell’art.173 bis d.a.c.p.c. vi è la volontà di un legislatore che cerca di dare una progettualità alle operazioni condotte dall’ausiliario del Giudice in materia di esecuzioni, si vedano le hard-law e soft-law emanate sino ad oggi e la ritrovata comunicazione tra magistrati e ausiliari.

Il legislatore punta quindi sulla professionalità degli ausiliari, questa potrebbe essere garantita con un miglioramento del rapporto fiduciario tra magistrato e tecnico, fermo restando la rotazione degli incarichi; una selezione di esperti basata su una vigilanza della formazione dei professionisti stessi iscritti in Tribunale, che sicuramente gioverebbe all’efficienza della procedura.

Questi e altri temi sono oggetto del corso dell'arch. Michela Marchi previsto per il prossimo 27 marzo 2019.

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