Tra le novità introdotte dal decreto che fu battezzato “Cresci Italia” (decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164) vi era una norma che diede vita al comma 4 bis dell’art. 31 Testo Unico dell’Edilizia n. 380/01, con l’inserimento di una ulteriore previsione sanzionatoria ad integrazione degli strumenti di repressione già previsti dai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo 31, diretti ad eliminare gli abusi non recuperabili, ovvero gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. In tutti questi casi, come noto, l’ordinamento non ammette la conservazione dell’opera, per cui non esiste altra possibilità che la sua eliminazione fisica e la rimessa in pristino, ove beninteso non si tratti solo di un abuso formale, sprovvisto di titolo ma con i requisiti per l’ottenibilità della sanatoria ex art. 37 comma 4 dello stesso Testo Unico.
Nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione la sanzione... (scarica l'intero articolo in pdf)
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