Della responsabilità professionale del consulente, del perito e dell’esperto abbiamo già parlato, tuttavia non mancano le occasioni di approfondimento.

E’ noto che il professionista è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio della propria attività, segnatamente, per quanto qui interessa, nell’espletamento delle funzioni estimative o, più in generale, di consulenza tecnica, e delle proprie valutazioni, come dei propri atti, ne risponde in sede penale, civile e disciplinare. Quest’ultima è forse in secondo piano, complice, si potrebbe dire, un atteggiamento sufficientemente “scorrevole” degli organi di disciplina in seno agli ordini professionali, mentre maggiore attenzione si presta, in genere, ai profili penale e civile, per le conseguenze che ne possono derivare sia in termini di sanzioni e sia per il rischio patrimoniale al quale l’interessato si vede esposto.

In tema di responsabilità professionale nell’adempimento dell’obbligazione costituente la prestazione professionale, l’art. 1176 cod. civ. pone la “diligenza” quale parametro di giudizio della prestazione da parte del debitore, precisando nel primo comma che (la diligenza) dev’essere quella del “buon padre di famiglia”, mentre nel secondo comma... (scarica il pdf).

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