Il 21 febbraio u.s. è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dell’Ambiente lo schema di decreto nel quale sono elencate tutte le opere edilizie realizzabili senza alcun titolo abilitativo, dunque opere di edilizia libera, fermo restando l’obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dallo strumento urbanistico ed il rispetto delle norme tecniche prescrittive (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, tutela del rischio idrogeologico, disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio) per le attività che ne costituiscono oggetto, del quale si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ne dovranno seguire altri per le diverse attività, perché la loro emanazione è prevista dall’art. 1 comma 2 del D. Lgs 25 novembre 2016 ( Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale.

Il Glossario è composto da una tabella che individua, elencandole, 58 attività, descrivendo le opere o attività lavorative che le contraddistinguono e l’elemento (parte del tutto) che ne costituisce l’oggetto, riferendo la categoria d’intervento ed il regime giuridico di competenza.

Da notare che simile intervento è stato previsto dal Legislatore, che ha incaricato il MIT (Ministero sopracitato), di concerto con quello della Semplificazione e Pubblica Amministrazione, previo accordo con la Conferenza Unificata, di adottare un glossario unico delle principali opere edilizie, in base alla categoria di intervento delle stesse e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte (CILA, SCIA, PdC, SCIA Alternativa, Edilizia Libera), con la finalità di garantire omogeneità sull'intero territorio nazionale e nel contempo di favorire la semplificazione.

A me sembra che l’omogeneità sia difficile da inseguire in un Paese come il nostro, con tutte le diversità di ambiente, di territorio, di cultura che lo caratterizzano, non per nulla la materia dell’urbanistica ed edilizia appartiene a quelle di legislazione concorrente, nelle quali anche le Regioni sono chiamate a legiferare. Altrettanto si può dire per la semplificazione, mi sembra che da noi sia come una sorta di vaso di Pandora, ogni qual volta la si invoca il risultato che si ottiene è opposto a quello perseguito, si aggiungere qualcosa anziché togliere, si grava anziché alleggerire.

In realtà l’Italia è un paese complesso, assai complesso mi verrebbe da dire, e più si dice e si scrive per rendere semplice e più si complica il meccanismo. Non sono un disfattista, non lo voglio essere, ma credo che si tratti di un dato che è sotto gli occhi di tutti. L’ultima novità imposta dalle nuove tecniche di comunicazione è la presentazione per via telematica in formato digitale di tutti gli atti, incombente che interessa l’attività di tutte le categorie professionali, con la conseguenza, per lo meno in sede processuale (riporto la mia esperienza) che gli atti vanno ora tutti presentati in formato digitale, ma poi bisogna aggiungere le cd. “copie di cortesia”, e guai se ci si scorda di fare la cortesia.

Che altro dire? Così è se vi pare (lo prendiamo in prestito dal nostro Illustre Pirandello).

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Urbanistica e Edilizia Due Diligence