Ciò è quanto si ricava da una recentissima sentenza del TAR Toscana (sez. II^, 13 gennaio 2017 n. 28), la quale si pone peraltro in un corso giurisprudenziale che si è andato incrementando, nel senso di attribuire al Sindaco anziché al Dirigente la competenza ad adottare il provvedimento ingiuntivo dell’obbligo di smaltimento dei rifiuti abbandonati, ai sensi art. 192 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in virtù del carattere di specialità di quella norma considerato prevalente rispetto alla previsione dell’art. 107 D. Lgs. n. 267/2000 relativa alla competenza dei dirigenti nell’esercizio dell’attività di gestione.

Simile orientamento ha trovato autorevole conferma da parte del Consiglio di Stato (da ultimo sez. V^, 11 gennaio 2016 n. 57) e prima ancora nella sentenza della stessa V^ Sezione (25 agosto 2008 n. 4061) la quale ha inoltre statuito l’obbligatorietà per l’Amministrazione di procedere con l’avvio del procedimento, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine una mera comunicazione telefonica ai proprietari dell’area circa l’avvenuto ritrovamento sulla loro proprietà di rifiuti abbandonati da terzi rimasti ignoti. Come del pari la stessa decisione ha censurato l’omessa istruttoria, da parte dell’Amministrazione, diretta all’accertamento dello specifico profilo di responsabilità dei proprietari in ordine all’illecito consumato, segnatamente ove non sia stata dimostrata dall’ente civico la condotta omissiva degli stessi proprietari, attribuendo in tal modo un peso specifico all’elemento soggettivo (omissivo) che l’ha caratterizzata.

Se ne ricava da tutto ciò il convincimento che l’attribuzione di efficaci poteri di intervento da parte del quadro normativo, intendo riferirmi al D. Lgs. 152/06, dev’essere supportata da una sensibile e sensata condotta istruttoria dell’Amministrazione, che ne dovrà fare un uso oculato, soprattutto dovrà essere in grado di documentare la propria attività, prestando particolare attenzione alle garanzie procedimentali nei del proprietario dei terreni colpiti dai rifiuti abbandonati. I quali a loro volta non potranno farsi scudo di una condotta insipiente, che possa qualificarsi in termini di negligente consapevolezza omissiva.

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