Il commento dell'Avv. Teresio Bosco docente del Corso La Fiscalita' Immobiliare e il contenzioso che si svolgera' a Mantova il 15 dicembre 2016.
Se da una parte l’Agenzia delle Entrate persiste negli accertamenti di valore fondati (esclusivamente) sui dati dell’OMI, dall’altra la Corte di Cassazione (sentenza sez. V^ 26 ottobre 2016 n. 21569) ribadisce che ciò non basta, non è soddisfatto l’onere probatorio posto a carico dell’Ufficio in quanto le stime OMI rappresentano meri valori presuntivi ed indiziari inidonei a fondare un differente accertamento, per cui necessariamente devono essere integrati da altri elementi probatori per poter essere considerati ragionevolmente attendibili. Nella fattispecie esaminata dalla Corte, per quanto emerge dall’esposizione dei fatti, risulta che l’accertamento dell’Agenzia Entrate aveva in prima battuta elevato il valore da €. 270.000 dichiarato per un locale uso ufficio con annesso magazzino in Roma, ad €. 510.000,00, oltre interessi e sanzioni. In primo grado la Commissione Tributaria aveva accolto il ricorso, ma la sentenza era stata a sua volta riformata dalla Commissione regionale, che aveva rideterminato il valore seppure in misura inferiore rispetto a quanto asseritamente accertato dall’Agenzia. La corte di Cassazione ha infine accolto il ricorso ed annullato la sentenza di appello, richiamando un precedente e ribadendo che le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa. Da sottolineare peraltro che pur essendo l’onere della prova a carico dell’ufficio, il soggetto “accertato” non deve starsene in attesa di chissà quale Godot che lo venga a salvare, ma deve procurarsi documentazione e perizie estimative atta a comprovare la correttezza del valore indicato. Anche questo passaggio emerge dalla sentenza della Suprema Corte, sebbene lo si legga tra le righe; nel caso specifico un peso non indifferente l’ha esercitato una perizia asseverata che la parte si era procurata, unitamente al resto della documentazione che è stata in grado di presentare al fine (comunque, ancorché non fosse tenuta) di giustificare la correttezza del proprio operato.
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Fiscalità Immobiliare