Sulle somme da liquidare in sede di emissione di un provvedimento di acquisizione sanante detta le regole una recente sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV^, 25 ottobre 2016 n. 4457), precisando che l’Amministrazione, in sede di emissione del provvedimento deve prevedere:
a) una somma costituita dal valore venale del bene calcolato al momento dell’emanazione del provvedimento;
b) in aggiunta, una somma pari al 10 % del valore venale per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale;
c) una somma pari al 5% annuo sul valore venale per il periodo di occupazione illegittima.
La sentenza è importante perché supera l’orientamento secondo cui la liquidazione del 10 % per il danno non patrimoniale non era dovuta per effetto di un automatismo, ma presupponeva la sussistenza e natura del detto pregiudizio, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento “acquisitivo” del bene da parte della P.A. ed il pregiudizio sofferto dal privato.
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