Il codice di procedura civile all’art. 568, “Determinazione del valore dell'immobile” così recita:
"[...] Se il bene non é soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato.”

Ma qual'è il valore inteso?

Categorie:
CTU