Ad ulteriore analisi e disamina della questione dell’incidenza della emergenza sanitaria da Coronavirus sui canoni di locazione della attività commerciali e produttive, come da articolo del 22 marzo 2020, si approfondisce la applicazione della disciplina della revisione del canone prevista in tema di affitto ex art. 1623 c.c. e dell’art. 1464 c.c. in tema di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione (nel senso di impossibilità per il conduttore di godere/ricevere la prestazione per ragioni oggettive).

Oltre a quanto già espressamente indicato nel precedente articolo, la situazione attuale di effetti della pandemia da Covid-19, potrebbe legittimare il conduttore a richiedere una trattativa negoziale con il locatore, facendo leva sul principio di buona fede oggettiva che impone ad entrambe le parti di un contratto di preservare gli interessi dell’altra (Cass. 10428/2014).

Per identificare la “mancata prestazione” come effetto delle misure predisposte per il contenimento del virus, bisogna valutare...

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