Pubblicata dall’Agenzia delle entrate la circolare n. 16/E del 1° luglio, con le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 578 e seguenti, della legge n. 205/2017) sui criteri di attribuzione della categoria catastale (classamento) per specifiche tipologie di unità immobiliari site nei porti di rilevanza nazionale e internazionale, di competenza delle Autorità di sistema portuale (l’allegato A della legge n. 84/1994, riporta l’elenco dei porti interessati).
In particolare, l’articolo 1, comma 578 della legge n. 205/2017, dispone che, a partire dal 1° gennaio 2020, le banchine, le aree scoperte e i depositi adibiti alle operazioni e ai servizi portuali e le banchine e le aree destinate al servizio passeggeri ricadenti in tali porti, siano censite al catasto nella categoria E/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei.
Per le unità immobiliari già censite in categoria diversa da E/1, gli intestatari catastali ed i concessionari potranno presentare, già dal 2019, atti aggiornamento catastale per la revisione del classamento nel rispetto dei nuovi criteri. Gli effetti fiscali del nuovo classamento decorreranno in ogni caso dal 1° gennaio 2020.
Tale previsione vuole realizzare uniformità di classamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quello oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione.
Per le unità immobiliari di “nuova costruzione” dichiarate nel corso del 2019, invece, continuano ad essere applicati i previgenti criteri di attribuzione della categoria catastale. In pratica, per queste unità, alla successiva revisione del classamento provvederà direttamente l’Agenzia, a meno che gli intestatari catastali o i concessionari non abbiano già presentato, a tal fine, uno specifico atto di aggiornamento catastale.
In questo contesto, la circolare chiarisce l’ambito di applicazione delle norme citate e definisce le modalità per la corretta compilazione e presentazione dei connessi atti di aggiornamento.
Specifico rilievo assumono le indicazioni relative ai criteri di attribuzione della categoria catastale (nuovi o previgenti) da applicare in base al tipo di aggiornamento da effettuare e ai diversi casi che possono presentarsi.
Di particolare interesse risultano anche le precisazioni sulle relazioni intercorrenti tra gli atti di aggiornamento catastale a carattere “ordinario” (ad esempio, per interventi edilizi sulle unità immobiliari) e le revisioni del classamento effettuate ai sensi della legge n. 205/2017.
Su questi temi, l’allegato alla circolare riporta alcuni schemi grafici che ne esemplificano e chiariscono i principali aspetti.
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Catasto