Segnalo una recentissima sentenza del TAR Calabria (sentenza 26 giugno 2019) concernente l’ordine di demolizione, ritenuto legittimo dal giudice amministrativo, di un fabbricato abusivo acquistato in asta giudiziaria. Dalla sentenza si traggono due postulati:

a)       Il primo, che non presenta carattere di novità, è nel senso che le vendite all’asta nell’ambito di una procedura espropriativa non importano un effetto sanante degli eventuali illeciti edilizi dell’immobile. se il fabbricato è sprovvisto di titolo edilizio e dunque è abusivo tale rimane anche se acquistato in asta, non essendo in quel caso ravvisabile il cd. effetto purgativo derivante dalla natura di acquisto a titolo originario del bene, effetto che riguarda più propriamente i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene, non già lo stato di fatto materiale ed antigiuridico del medesimo. Viene pertanto ribadito che l’unico aspetto preso in considerazione dal legislatore concerne l’ipotesi di un bene acquistato in asta che sia affetto da illeciti edilizi rientranti nell’alveo di applicazione dell’art. 40 ult. comma della legge n. 47/85, per i quali andrà presentata la domanda di sanatoria entro 120 giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile, purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della legge 47/85. Difficile dire se in questo momento (nel 2019, a distanza di ben 34 anni dalla legge del primo condono edilizio) esistano ancora fattispecie che rientrano in simile previsione, ma così è;

b)      Il secondo aspetto, più interessante ancorché solo accennato dalla sentenza del Tribunale Amministrativo, pertanto tutto da verificare nelle concrete implicazioni, è dato dalla possibilità affermata dal giudice amministrativo, richiamando nello specifico Cons. Stato sez. IV, 31 agosto 2018 n. 5128, di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, possibilità che andrà valutata nella fase esecutiva del procedimento demolitorio, individuata come fase successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione. La sanzione pecuniaria si pone peraltro non come sanzione concorrente od alternativa al ripristino, ma in via meramente suppletiva, ricorrendone le condizioni che la giurisprudenza amministrativa non ha mai inteso favorire, ed ha sempre considerato come estrema ratio, evitando la monetizzazione, e perciò la mercificazione dell’abuso edilizio.

(Nota a commento di T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II, 26 giugno n. 1305)

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Urbanistica e Edilizia