Imposta di registro, valori O.M.I. e tabelle V.A.M. (Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. IV, 4 settembre 2017 n. 870)

Si pone alla nostra attenzione la sentenza in oggetto, dalla quale è utile trarre alcuni spunti di riflessione ed “istruzioni per l’uso” da mettere da parte a futura memoria, vista la concreta possibilità che il caso affrontato possa ripresentarsi.

La controversia fiscale vede opposto un contribuente all’Agenzia delle Entrate, che a seguito di un accertamento dovuto all’asserita non congruità di valore dell’importo (indicato in atto) a metro quadro della nuda proprietà di un terreno agricolo fatto oggetto di cessione tra due fratelli, aveva rideterminato la base imponibile, e conseguentemente, in misura anche piuttosto cospicua, la maggiore imposta con interessi ed accessori.

La sentenza, che conferma l’operato dell’Agenzia e dà torto al contribuente, merita attenzione per tre aspetti:

a)      Il primo, di ordine più concettuale, secondo il quale la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, è rappresentato dal “valore” del bene, da intendersi come valore normale di mercato, per effetto dell’art. 43 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, a prescindere dal prezzo effettivamente corrisposto dall’acquirente al venditore. E’ appena il caso di osservare che questa regola, di carattere generale per il nostro sistema fiscale, trova ora una importante eccezione per le cessioni di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei confronti delle persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, quando ne facciano richiesta al notaio all’atto della cessione, per le quali la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato dall’art. 52 commi 4 et 5 del testo unico d.p.r. n. 131/86 indipendentemente dal corrispettivo pattuito nell’atto (criterio del prezzo – valore);

b)      Il secondo elemento è dato dal maggior peso che la sentenza attribuisce, sul piano probatorio, ai valori agricoli medi (V.A.M.) in quanto provenienti dalla Commissione Provinciale Espropri, i quali avrebbero un carattere di terzietà, a differenza dei valori O.M.I., e non sarebbero influenzati dalla stessa Amministrazione Finanziaria (nel caso specifico si era dubitato di ciò per il fatto che fossero visibili e consultabili direttamente dal sito dell’Agenzia). Sarebbe in definitiva un errore concettuale effettuare una equiparazione normativa e giuridica dei valori O.M.I. e dei V.A.M.;

c)      Il terzo elemento è invece rappresentato da un dato a contrario, che ha colpito la nostra attenzione, nel senso che la sentenza non contiene alcun riferimento al fatto che i V.A.M. sono incostituzionali. Come noto, infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 10 giugno 2011 n. 181 il criterio del valore agricolo medio (il v.a.m., giustappunto) portato dall’art. 40 commi 2 et 3 del testo unico dell’espropriazione per pubblica utilità (d.p.r. 327/01) è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, ed espunto pertanto dal nostro ordinamento, stante la ritenuta incompatibilità del medesimo con l’art. 1 del primo protocollo addizionale della C.E.D.U., trattandosi di un parametro astratto, che ignora i dati valutativi più salienti, legati ai requisiti specifici del bene. Nella menzionata sentenza la Corte Costituzionale aveva infatti ben posto in evidenza come il V.A.M., trascurando le caratteristiche di posizione del suolo ed il valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate, ma consegue anche alla presenza di elementi come l’acqua, l’energia elettrica, l’esposizione) la maggiore o minore perizia necessaria per la sua coltivazione, tutti elementi che in definitiva incidono in modo significativo sul valore del suolo, non costituisse un criterio idoneo ad accertare il valore di mercato del bene ablato, quando si tratti di un suolo non edificabile, dunque un suolo agricolo o per altro uso.

Sia pure per finalità tra loro assai diverse, in entrambi i casi si tratta di giungere a stabilire il valore di mercato del bene, nell’un caso per assicurare un giusto corrispettivo quale contropartita della perdita del diritto di proprietà, nell’altro per fissare il giusto valore sul quale determinare l’imposta di registro della transazione, per cui il percorso valutativo ben potrebbe essere il medesimo, come del resto medesimo dovrebbe essere il risultato finale a cui si deve tendere.

Nel caso in esame si è ritenuto che quel criterio potesse esprimere in modo attendibile il valore di mercato del bene, senza tuttavia specificarne i motivi, e senza che in sede giurisdizionale venisse sollevata una qualche obiezione in proposito; il che, in effetti, un po’ stupisce, perché non si comprende in che modo un criterio di stima dovrebbe essere più o meno costituzionalmente legittimo e compatibile a seconda del fine perseguito.

E’ anche vero che, per semplificare, il criterio V.A.M. è comodo e pratico, e non è facile trovare un succedaneo, come parrebbe potersi dedurre dal fatto che la perizia di parte non è stata presa in considerazione dai Giudici per il fatto che la quotazione del terreno fornita dall’agronomo non precisava su quali elementi si fondasse: evidentemente il criterio autoreferenziale non funziona, o non funziona più (!). In realtà la sentenza della Corte Costituzionale offre delle indicazioni, escludendo il ricorso a parametri precostituiti, sia per quanto riguarda le aree incolte che per quelle coltivate, per le quali il primo comma dell’art. 40 è stato salvato sulla scorta di una interpretazione costituzionalmente orientata, demandata ai giudici ordinari sul presupposto che la norma non contiene un riferimento esplicito al valore agricolo medio, ma introduce il parametro delle colture effettivamente praticate, consentendo pertanto di ancorare la valutazione ad un dato concreto.

In definitiva ne dobbiamo dedurre che la mano destra non sa quel che fa la sinistra?

Sarebbe in questo caso interessante sapere cosa ne pensa la Cassazione.

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