(Cass. Sezioni Unite, sentenza 21 settembre 2017  n. 21976)

Lo sentiamo dire spesso, è un fatto risaputo, la giustizia in Italia è lenta, sarà per colpa degli avvocati che hanno interesse a far durare le cause per farle fruttare meglio (dum pendet rendet, si diceva una volta….), per cui arriva un Governo che abolisce il vincolo della tariffa professionale, oppure saranno i giudici a non metterci sufficiente impegno, per cui arriva un altro Governo che per mettere tutto a posto riduce il periodo feriale, per la precisione la sospensione feriale dei termini, da quarantacinque a trenta giorni, cosicchè, come si suol dire, con un colpo al cerchio ed uno alla botte si cerca di raddrizzare il sistema, ammiccando agli investitori stranieri che in Italia vedrebbero, si afferma da qualcuno, anche la possibilità di fare buoni affari  nel settore immobiliare dopo la crisi, o forse ancora durante?, ma sono frenati proprio dalle disfunzioni del sistema.

In realtà, tutti ne siamo consapevoli, le disfunzioni sono del sistema e non (o non solo) di coloro che all’interno di esso vi operano, e non basta certamente a risolvere i problemi qualche colpo di belletto.

Sarà pure inutile insorgere contro le politiche demagogiche, tuttavia leggendo  la sentenza in rubrica ho sentito il bisogno di scrivere un breve commento su questo blog, perché mettere in evidenza certe criticità del sistema può forse aiutare a capire meglio in quale realtà stiamo operando.

La materia è, senza neppure dirlo, quella dell’urbanistica ed edilizia, segnatamente stiamo parlando di una causa promossa da un privato per il risarcimento dei danni subiti dal proprio fondo in conseguenza di un cantiere per la costruzione della linea dell’alta velocità.

“Per fare un uomo ci voglion ventanni….” è il remake di una famosa canzone dei Nomadi degli anni ’60, nel nostro caso ci son voluti ventanni (diciannove, per la precisione) solo per stabilire quale Giudice fosse competente, in quel caso, a decidere se il danno ci sia stato, debba essere risarcito, quanto debba essere pagato e da chi, ammesso che esista ancora qualcuno che si faccia carico della responsabilità: naturalmente tutto questo deve ancora avvenire, ed è nel grembo di Giove quanto tempo occorrerà ancora.

I termini della vicenda, per quanto emerge dalla sentenza della Corte, sono i seguenti:

-          nel 1998 viene radicata una causa promossa dai proprietari di un terreno adiacente ad un cantiere per la costruzione della linea ad alta velocità, a causa dei danni subiti dal loro fondo; si trattava quindi di un’opera pubblica, appaltata a ditte private, che a loro volta, forse, operavano per certi lavori in subappalto, ma in esecuzione di un progetto pubblico realizzato con denaro pubblico. Insomma, una di quelle situazioni di lana caprina, potremmo dire, sul piano giurisdizionale, trattandosi di materia che in parte rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e parte del giudice amministrativo, e dove finisca l’una e cominci l’altra non è mai facile da stabilire;

-          nel 2004 prima sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che dichiara il proprio difetto di giurisdizione, a favore del giudice amministrativo;

-          la causa riparte davanti al TAR Campania che nel 2014 (son passati dieci anni nel frattempo, sedici dall’inizio della controversia) a sua volta dichiara il proprio difetto di giurisdizione, dando luogo al cd. conflitto negativo di giurisdizione, ed alla necessità di investire della questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

-          Quest’ultima interviene e risolve con la sentenza ora pubblicata, la quale fissa la giurisdizione del Giudice Ordinario, per cui dopo diciannove anni si tornerà, se nel frattempo non saranno venute meno le forze e la speranza di avere giustizia, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, la cui sentenza del 2004 è stata cassata in modo irreversibile.

Non vorrei tuttavia che quanto ho appena scritto e messo in evidenza inducesse a trarre giudizi affrettati (lo dico senza ironia) in merito all’operato dei giudici del merito. Le incertezze e le complessità derivano dal “sistema” di norme, la cui applicazione implica valutazioni complesse ed una lettura non sempre univoca, perciò più vulnerabile. Bisogna farsene una ragione ed accettare di correre il rischio, che può trovare un valido bilanciamento nella considerazione che la doppia giurisdizione può annoverare dalla sua parte anche il vantaggio di poter contare su un giudice specializzato, anzi due, i quali attraverso l’ermeneutica giurisprudenziale possono fornire sicure garanzie di competenza. Il che però non può andare a discapito della ragionevolezza dei tempi del giudizio, per cui la sommarietà di quest’ultimo può anche apparire una scelta preferibile: un giudizio più rapido ed una sentenza più veloce, anche se perfettibile, possono in certi casi costituire una risposta più adeguata alla domanda di tutela giurisdizionale.

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