(Corte di Cassazione sez. II^ 21 dicembre 2016 n. 26609).

Le piante planimetriche allegate ai contratti aventi ad oggetto beni immobili, concorrono ad individuare la consistenza del bene, ove i contraenti si siano riferiti ad esse nel corpo dell’atto, ma non necessariamente prevalgono nel caso in cui non vi sia corrispondenza con la descrizione dell’immobile contenuta nel corpo della scrittura. In tal caso, la prevalenza dell'elemento grafico oppure del descrittivo diventa una questione che dovrà dirimere il giudice del merito, nel rispetto dei criteri legali di interpretazione della volontà delle parti (dunque del contratto) e dell’adeguata motivazione, limitatamente ai quali si estenderà il sindacato della Corte di Cassazione.

In questo senso è la sentenza richiamata in rubrica,  con la quale la Corte, non lasciando spazio ad ulteriori ambiti discrezionali, ha sottratto la definizione del rapporto al sindacato di legittimità trasferendolo  sul piano sostanziale, delegando pertanto all’esperienza ed alla saggezza del Giudice del cosiddetto merito il compito di fissare in modo definitivo l'assetto dei rapporti in conflitto.

Poiché il nostro sistema e' organizzato su un doppio grado di giudizio, ancorché non coperto dalla garanzia costituzionale, e' del tutto prevedibile che non mancheranno le sorprese, come ad esempio e' accaduto nel caso in commento, allorché  la sentenza resa dal Tribunale e' stata capovolta dalla Corte d’Appello, la cui statuizione è dunque prevalsa e divenuta definitiva in virtù dello sbarramento processuale operato dalla Corte di Cassazione.

Che la sentenza di secondo grado fosse più attendibile e convincente rispetto a quella del primo giudice non lo possiamo sapere, non avendo a disposizione tutte le carte processuali, ma devo aggiungere che in definitiva poco importa, poiché   rimanendo necessariamente ancorati alla verifica formale dell’iter logico seguito, la valorizzazione degli argomenti a favore o contro una certa statuizione decisoria dipenderà soltanto dalla sapienza e sensibilità personale del Giudicante, potendo essa sostenere l’una piuttosto che l’altra soluzione su un piano di ambivalenza.

Mi attendo a questo punto una severa reprimenda, da parte di chi legge, su dove vada allora a parare la cosiddetta certezza del diritto, dacchè per ciò che ho appena detto del tutto certo non sarebbe. Credo di poter rispondere osservando, da un lato, che essa non può tradursi nella uniformità di pensiero e di valutazione ad ogni costo, e dall’altra sottolineando quanto importante sia la chiarezza del contenuto degli atti e delle scritture, la cui stesura spesso i clienti affidano ai loro professionisti, dovendo costoro fare molta attenzione perché, a volte, basta la posizione di una virgola a modificare radicalmente il significato di una frase. Come dovette constare quel soldato romano quand’ebbe il responso, da lui richiesto, della Sibilla Cumana sull'esito della battaglia.

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