L’Amministrazione vuol sospendere il permesso di costruire ma sbaglia e paga i danni (TAR Lazio, 21 aprile 2017 n. 4893).

Proviamo ad ipotizzare un operatore che acquista un fabbricato importante per ristrutturarlo e convertirlo ad una destinazione d’uso diversa dalla precedente. Magari il fabbricato aveva una destinazione artigianale, in origine, poi con il condono è stato trasformato a commerciale in parte e parte a residenziale. Viene richiesta una due diligence sulle condizioni autorizzative dell’immobile e sulla sua conformità: ci aspetteremo certamente di dove fare degli adeguamenti catastali, magari avremo delle superfetazioni o parti volumetriche non autorizzate da demolire, sanare o da fiscalizzare. Avremmo tuttavia una certezza, almeno una, che i titoli edilizi rilasciati fanno fede sotto ogni profilo, per cui almeno da quel punto di vista potremo stare tranquilli.

Invece no, non è così, e provo a dimostrare perché le cose stanno diversamente da quel che si potrebbe immaginare.

D’altra parte il nostro patrimonio edilizio è in una situazione talmente magmatica, per lo meno per quanto riguarda il passato (sarà forse l’effetto anabolizzato dei mitici anni ’60 e ’70) che a volte l’Amministrazione dubita della stessa certezza e solidità, e fin pure della validità, dei provvedimenti che ha rilasciato in passato.

Così succede nel comune di Roma, dove nel luglio 2015 si comunica l’avvio di un procedimento di verifica in ordine ad un permesso rilasciato nel mese di maggio 2014, che si basava però su un provvedimento di sanatoria di abusi edilizi, rilasciato appena, si fa per dire, 25 anni prima.

La vicenda ha del grottesco, ma non la si può considerare un caso isolato, perché nei mesi scorsi avevamo avuto occasione di occuparci di una situazione analoga presa in esame dal Tar Campania, ed in quel caso anche dal Consiglio di Stato. Il che mi fa pensare che non saremo nella norma, ma neppure nell’eccezione ad essa.

L’avvio di un procedimento di verifica non è atto idoneo a determinare la sospensione dei lavori, ma certo è che quando si tratta di interventi importanti quanto finanziariamente impegnativi (come dalle pieghe della motivazione pare di capire si trattasse in quel caso) tanto basta per porre l’operatore nella necessità di avere l’assoluta certezza e solidità del proprio titolo edilizio.

Da qui la pronta reazione con l’impugnativa al TAR del Lazio, ed in termini relativamente brevi, ma son comunque passati quasi due anni, la sentenza che ne è seguita, che ha bollato la condotta dell’Amministrazione, non del tutto limpida in questo caso, per quanto si evince dalla motivazione.

La sentenza richiama l’art. 21 nonies della legge 241/90, innovato dalla legge 7 agosto 2015 n. 124, nel senso che l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione è limitato in un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, con la possibilità di travalicare il limite temporale (solo) nel caso in cui i provvedimenti di cui si discute siano stati conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reati, accertate con sentenza passata in giudicato.

In questo caso dallo scorrere della motivazione si ricava che il provvedimento di sanatoria di 25 anni prima del tutto cristallino non lo doveva essere, dal momento che vennero in seguito rinviati a giudizio due tecnici e condannati nel maggio 2003 dal Tribunale di Roma, reato prescritto in appello nel 2008, senza che il Comune intervenisse nel frattempo sul provvedimento, pur avendo a suo tempo avuto notizia della vicenda penale nella quale avrebbe potuto ( ma evidentemente non lo fece) costituirsi come parte offesa.

Dunque l’Amministrazione non può intervenire in qualsiasi momento, anche a distanza di anni, nella fattispecie otto, dalla possibile conoscenza e consapevolezza delle circostanze inabilitanti il provvedimento presupposto di quello fatto oggetto di verifica, e dopo che sono stati rilasciati altri provvedimenti autorizzativi sul medesimo fabbricato.

Da qui la sentenza di accoglimento da parte del TAR, che annulla i provvedimenti adottati e dichiara fondata la richiesta di risarcimento danni ai sensi art. 2043 cod. civ., rimproverando all’Amministrazione una condotta rimarcabile per superficialità e per negligenza, dal momento che oggetto dei dubbi era una concessione in sanatoria rilasciata molti anni prima (1991), concernente un mero cambio di destinazione d’uso di locali già esistenti.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno la sentenza individua i criteri per la formulazione di una proposta di risarcimento da parte dell’Amministrazione, alla quale assegna 90 giorni per provvedere. Ne individua (criteri) due:

-        le conseguenze economiche dello “stato di fermo del cantiere”;

-        le conseguenze derivanti dalla sospensione dell’efficacia del permesso sull’attività economica della ricorrente, valutata nel suo complesso, quali le ricadute negative sull’utilizzazione dell’apparato produttivo della società, e sulle potenzialità di quest’ultima di intraprendere nuovi investimenti immobiliari, anche a causa dell’esposizione finanziaria già impiegata per la realizzazione dei lavori oggetto del permesso di costruire.

In conclusione, la formulazione della richiesta risarcitoria che sovente introduce i ricorsi TAR  non è semplicemente un feticcio o uno spauracchio per l’Amministrazione, ma può trasformarsi in uno strumento utile, efficace correttivo delle condotte anomale, per lo meno quelle più evidenti.

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Urbanistica e Edilizia