(sentenza T.A.R. Piemonte, sez. I^, 9 gennaio 2017 n. 24)

Credo valga la pena sottoporre all’attenzione di chi ci segue questa recente sentenza del TA.R. Piemonte, se non per l’approfondimento tematico, che non può considerarsi esaurito nelle poche quanto lucide riflessioni contenute nella motivazione, quanto per la delicatezza ed importanza dell’argomento sul quale non constano per ora molti precedenti.

L’art. 253 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) sotto il titolo “Oneri reali e privilegi speciali” prevede che gli interventi di bonifica (di cui al Titolo V dello stesso decreto legislativo, art. 239 e seguenti) diano vita - letteralmente “costituiscono”- ad un onere reale sui siti contaminati qualora vengano effettuati d’ufficio dall’autorità pubblica competente, in via sostitutiva, ai sensi art. 250 dello stesso decreto legislativo. L’onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Il comma due aggiunge che le spese sostenute per detti interventi sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2748, secondo comma, del codice civile. Il che vuol dire che il credito assistito dal detto privilegio è preferito e viene soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori ipotecari. La parte più spigolosa della norma è però contenuta nel terzo comma, ove è previsto che il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati anche nei confronti del proprietario del sito, ancorchè incolpevole dell’inquinamento o del pericolo d’inquinamento, quando risulti impossibile accertare l’identità del soggetto responsabile, ovvero l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto, ovvero la loro infruttuosità. Il che, purtroppo, si verifica frequentemente.

Il dubbio che si pone è quanto sia esteso l’onere, giacché la norma non contiene indicazioni in tal senso. Facendo essa riferimento ai siti contaminati potrebbe indurre a ritenere che l’onere si estenda su tutta la superficie catastale dei singoli mappali interessati, con la conseguenza in tal caso che si verrebbero sottoposte ad onere reale anche parti di suolo non colpite dal fenomeno d’inquinamento, dando vita in quel caso ad una sorta di procedimento ablativo improprio. Qualora invece si volesse assumere quale parametro di riferimento la estensione materiale del processo d’inquinamento, si darebbe corso ad una ulteriore attività di frazionamento e costituzione di nuovi e lotti, ovvero alla creazione di aree stralcio, con gli intuibili problemi che ne potrebbero derivare.

L’indicazione che emerge dalla sentenza in esame, ancorchè piuttosto sintetica nella propria esposizione, è nel senso che l’onere reale costituisce un vincolo di natura ambulatoria, che grava sul proprietario dell’area contaminata e su quest’ultima intesa in senso lato, anche se a questo proposito il Giudice Amministrativo subalpino non si sofferma su particolari  chiarimenti o spiegazioni, limitandosi ad assolvere dalle censure promosse l’operato dell’Amministrazione, che dichiara corretto, la quale non si sarebbe limitata a vincolare l’area su cui insiste la vasca contenitore degli agenti inquinanti, ma anche le zone limitrofe, tuttavia senza motivare simile presa di posizione.

Ne dobbiamo dunque prendere atto, al momento, e rimanere in attesa degli sviluppi, che non mancheranno, perchè il tema è “caldo”.  

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Urbanistica e Edilizia