(sentenza T.A.R. Liguria, I, 30 gennaio 2017 n. 58).
I dati di fatto:
- Un albergo ancora in attività in una struttura antiquata che però, per la sua collocazione, non si presta ad essere adeguata in modo da garantire una equilibrata gestione imprenditoriale, ed è pertanto destinata a sopravvivere se non a soccombere;
- La proprietà chiede di svincolare l’immobile dalla destinazione d’uso ad albergo, per poterne fare altro;
- Il Comune respinge la richiesta, perché la legge non lo consente, essendo la struttura compresa nella fascia di 300 mt. dalla costa, prossima agli stabilimenti balneari, al porto turistico ed al centro storico, per cui esprime una “vocazione turistica naturale”;
- Il diniego viene impugnato al TAR Liguria, che respinge il ricorso e dichiara pure irrilevanti le due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente per contrasto con il diritto di proprietà e con il principio di libertà d’iniziativa economica, in quanto il regime vincolistico alberghiero, risalente agli anni trenta, precisamente al R.D.L. 2 gennaio 1936 n. 274 sarebbe rivolto ad “accordare una tutela prioritaria allo sviluppo turistico, ritenuto strategico per l’economia nazionale” (sentenza cit.). La compressione del diritto di proprietà privata, conseguente all’imposizione del vincolo ora previsto anche dalla legge n. 1/2008, si giustificherebbe per la sua funzione sociale, coincidente con il miglioramento del mercato turistico, il mantenimento dell’integrità del patrimonio turistico-ricettivo e la tutela dei livelli di occupazione del settore.
Eppure non si può fare a meno di osservare che, nonostante siffatti encomiabili obiettivi, qualcosa non funziona nel nostro settore turistico, visto che il “Il Bel Paese” con tutte le proprie ricchezze storiche, culturali, artistiche ed architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche, non riesce a sviluppare volumi economici significativi in campo turistico, e negli ultimi anni l’aumento del numero di presenze di stranieri è stato motivato più da una convergenza a causa dei pericoli derivanti della scena internazionale che non dall’appetibilità dell’offerta.
Non sarà colpa del vincolo alberghiero, ma se la mentalità è questa, ovvero di voler “fare sistema” attraverso simili costrizioni, si corre il rischio di ottenere l’effetto opposto, coltivando una mentalità dell’”obbligo” piuttosto che dell’”opportunità”, e non si andrà troppo lontano. Mi viene in mente un anziano gestore di una spiaggia ligure (la coincidenza geografica con la sentenza in esame è soltanto un caso), che ho conosciuto e frequentato per anni quando avevo i figli piccoli, il quale mi disse un giorno che gli scogli poco ospitali per la cd. “elioterapia”, che il Comune aveva appena collocato in quel tratto di riva, li aveva chiesti lui così malsistemati, perché nella sua logica c’era la convinzione che i bagnanti, non trovando scogli accoglienti avrebbero preso lettino ed ombrellone, spendendo il giusto. Vi lascio immaginare che fine può aver fatto una simile gestione, sebbene il nostro “lupo di mare” abbia resistito sulla breccia, vivacchiando un bel po’ ed accontentandosi dei (malcapitati) vacanzieri di luglio ed agosto.
Il fatto è, e poi concludo, che queste considerazioni valgono in buona misura non soltanto nel campo alberghiero, ma più in generale, e sono sintomatiche di una logica forse non troppo attuale: in edilizia penso soprattutto all’eccessivo rigorismo in tema di destinazioni d’uso, mutamenti con senza opere e relative discipline, che s’intersecano, sovrappongono e contraddicono tra legislazione nazionale, legislazione regionale, nome regolamentari e di piano regolatore locale.
E se fosse fare un bel reset?
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Urbanistica e Edilizia