(TAR Campania , sez. II^ sent. 5147/2016)

Con i tempi che corrono e le casse dei comuni, ma non solo, sempre più vuote non si può certo rinunciare a pretendere il pagamento di oneri concessori non corrisposti, per chissà quali ragioni, sebbene si riferiscano ad una concessione del 1986. Così deve aver pensato il dirigente del Comune campano accortosi non proprio in modo tempestivo che al rilascio del titolo edilizio non aveva seguito il pagamento del dovuto corrispettivo. E così nel 2011 avanza la richiesta di pagamento, che la società titolare della concessione impugna eccependo per l’appunto l’intervenuta prescrizione, ed ottiene ragione da parte dell’adito TAR Campano.

Ne prendiamo atto, con alcune brevi note a margine.

La prima riguarda la debenza del contributo, che dopo qualche oscillazione da parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la causa giuridica era da rinvenirsi nel mero rilascio del titolo edilizio, si è consolidato l’orientamento nel senso che il contributo è connesso alla trasformazione del territorio, dunque non verificandosi siffatta condizione il pagamento degli oneri già effettuato andrà restituito.

La seconda riguarda la decorrenza del termine (decennale) di prescrizione, che secondo un primo orientamento, nel quale parrebbe doversi collocare anche la sentenza emarginata, sarebbe da individuare nel momento del rilascio del titolo, mentre un secondo filone di sentenze, nel quale si annoverano anche altre pronunce dello stesso Tar Campania (diversa Sezione) lo farebbe decorrere a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di ultimazione delle opere.

Infine il profilo di responsabilità per danno erariale, in considerazione della perdita subita dall’Ente. Ma a questo proposito si apre un altro capitolo che avremo modo prossimamente di affrontare.

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Urbanistica e Edilizia