Il professionista, incaricato per la stima di un bene immobile finalizzata all’erogazione di un contratto di mutuo, che non adempia diligentemente all’incarico dalla stessa conferito, ove emergano macroscopiche anomalie, quali la palese incongruenza nella misurazione del cespite, l’omesso riscontro delle evidenti divergenze tra stato di fatto e situazione catastale dell’immobile, ed ancora il mancato riferimento all’assenza, in concreto, dei requisiti minimi per un utilizzo a fini abitativi.

In caso di sovrastima di un bene immobile da parte del perito incaricato dalla banca, il professionista infedele va condannato al risarcimento, atteso che cagiona un danno alla banca consistente nell’avere erogato finanziamenti che non sarebbero mai stati accordati e rispetto ai quali ogni possibile recupero coattivo del credito appaia gravemente pregiudicato.

Sono i principi espressi dal Tribunale di Napoli  con la sentenza n. 11522 del 21.10.2016, in materia di responsabilità professionale. Causa promossa dall'Istituto erogante contro il perito estimatore in fase di concessione di credito ipotecario.

Approfondisci i temi della responsabilità del valutatore immobiliare nel corso dell'Avv. Teresio Bosco di Elementi di diritto pubblico, privato e urbanistico a Mantova il 1 dicembre 2016.

Categorie:
Linee Guida ABI